Comunicazione preventiva lavoro occasionale

Per le collaborazioni occasionali decorrenti dal 12 gennaio, la comunicazione  preventiva all'ispettorato del lavoro deve essere trasmessa  prima dell’avvio dell’attività.

Per comunicare  l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio.

Con la nota 29/2022 pubblicata l’11 gennaio, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo contenuto nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 a seguito della modifica apportata dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021.

Sono escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione.

Dal punto di vista delle modalità, la norma stessa prevede che la comunicazione sia effettuata mediante Sms o posta elettronica, rinviando alle specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015.

Finchè il ministero del Lavoro avrà aggiornato l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione l’obbligo andrà assolto tramite l’invio di una email all’Ispettorato territoriale competente.Tale comunicazione dovrà contenere i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre a una sintetica descrizione dell’attività.

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione saranno puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.